Art. 4.

      1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 sono i seguenti:

          a) fornitura di presìdi sanitari contenitivi, in regime di libera scelta, utili per garantire la funzionalità e migliorare la qualità della vita dei pazienti, anche con riferimento alle relazioni interpersonali e lavorative;

          b) interventi di riabilitazione funzionale;

          c) riabilitazione psichica e sostegno psicologico, in particolare nelle prime fasi della nuova condizione post-chirurgica;

          d) insegnamento ai pazienti delle pratiche d'irrigazione, dei lavaggi interni, dei ricambi e dei lavaggi delle cannule e delle borse, dell'uso di aspiratori, di umidificatori, del ricambio di pannoloni per la continenza;

          e) informazione tempestiva e puntuale dei pazienti su tutti i presìdi sanitari necessari e sulle modalità per ottenerli, in tempi rapidi e a titolo completamente gratuito, dalle competenti ASL;

          f) assistenza burocratica per il rapido disbrigo delle pratiche relative alle richieste per l'ottenimento dei presìdi di cui alle lettere da a) a e);

          g) rilascio delle certificazioni mediche necessarie a fini assistenziali, riabilitativi e previdenziali;

 

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          h) controllo periodico della funzionalità e della condizione della stomia e della incontinenza, con particolare riferimento alla qualità dei presìdi utilizzati e alle tipologie di riabilitazione attuate;

          i) in caso di necessità, assistenza socio-sanitaria a domicilio nel caso di bambini incontinenti o che necessitano di cateterismo intermittente, nelle scuole di ogni ordine e grado;

          l) assistenza domiciliare da parte di personale infermieristico specializzato, in particolare per i soggetti anziani o non autosufficienti e per i soggetti in età pediatrica.